La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto una decina di ricorsi presentati dall’avv. Marcello Zizzi, contro gli avvisi di pagamento emessi dalla Soget per conto del Consorzio di Bonifica di Arneo. I ricorsi riguardavano il tributo 630 dell’anno 2014. I ricorsi erano stati affidati alla Cia (Confederazione Italiana degli Agricoltori) della provincia Brindisi. Soget e Arneo dovranno pagare le spese legali. Molti altri simili ricorsi saranno discussi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in altre udienze già fissate. L’avv. Zizzi ha evidenziato che “non vi è alcun riferimento all’esistenza e alla formalizzazione secondo le norme del ‘perimetro di contribuenza e, a prescindere dall’esistenza o meno di un perimetro di contribuenza, l’imposizione dei contributi consortili non può fondarsi sul solo presupposto di appartenenza al perimetro di Consorzio di Bonifica, ma deve essere sempre strettamente collegata al beneficio effettivo arrecato al fondo“. Come dire: se le opere di bonifica non sono mai state realizzate, l’agricoltore non è tenuto a pagare. Recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito che “l’inclusione del bene di proprietà del consorziato nell’ambito del perimetro di contribuenza, non è sufficiente ad acclarare la legittimità della richiesta impositiva, dovendo l’ente fornire la rigorosa prova di aver effettivamente svolto un’opera dalla quale il singolo contribuente abbia tratto beneficio. Il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto, specifico e comprovato, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa e l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa. Ciò è previsto anche dalla Legge Regionale n. 4 del 2012 che prevede che i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica”. Il legale della Cia ha dimostrato che i ricorrenti non hanno ottenuto alcun beneficio diretto e specifico ai fondi rustici di loro proprietà, in quanto il Consorzio Arneo non ha mai realizzato le opere di bonifica previste dalla legge nell’area o “comprensorio” ove insistono i fondi oggetti dell’avviso di pagamento e, soprattutto, a servizio dei medesimi. Dal canto suo il Consorzio di Bonifica Arneo non è riuscito nemmeno a fornire valida e idonea prova in cosa sarebbero effettivamente consistiti i benefici arrecati ai fondi interessati dall’imposizione dei tributi.
Arneo: ricorsi accolti
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