Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, hanno annullato la “censura inflitta dal Csm al procuratore della Repubblica di Brindisi, Marco Dinapoli che era stato accusato di aver «ingiustificatamente interferito» nell’attività della Dda di Lecce sulla competenza ad indagare sull’attentato compiuto davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi del 19 maggio 2012, in cui perse la vita la studentessa 16enne Melissa Bassi e rimasero ferite altre nove persone tra studenti e passanti. Dinapoli era stato denunciato del procuratore della Dda di Lecce, Cataldo Motta. Il Csm il 22 novembre 2013 attribuì a Dinapoli una delle forme più lievi di sanzione previste, ossia la censura.
Motta accusò Dinapoli di aver fornito via e-mail materiale di giurisprudenza e dottrina al gip del tribunale di Lecce Ines Casciaro, che doveva esprimersi sulla convalida del fermo di Giovanni Vantaggiato. Un atto che condizionò lo stesso giudice, interferendo nell’attività della Dda di Lecce e nelle sue valutazioni sulla sussistenza dell’aggravante della finalità terroristica, contestazione che aveva determinato il trasferimento dell’inchiesta da Brindisi a Lecce. Inizialmente la Cassazione aveva chiesto per Dinapoli il trasferimento in via cautelare, ma il Csm rigettò la richiesta.
“Si è dimostrato che ogni accusa era infondata. Si trattava solo di una legittima interlocuzione tra magistrati. Era tutto privo di fondamento”, lo spiega Marco Dinapoli, commentando la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che ha annullato la sanzione disciplinare della censura. Ho atteso con estrema tranquillità , mi sono difeso nel merito. La Procura di Brindisi – aggiunge Dinapoli – ha mantenuto un atteggiamento composto. Ha continuato a collaborare con la Dda di Lecce, sono andato avanti affermando le mie ragioni, certo che l’accusa si sarebbe rivelata del tutto infondata”.
“Il dottor Dinapoli – ha scritto la Suprema Corte – non ha agito per un interesse privato bensì nell’interesse del suo Ufficio alla corretta applicazione della legge nella determinazione della Procura competente allo svolgimento delle indagini preliminari”.