(di Maurizio Iaia) Ci è stata presentata la cosiddetta legge di Stabilità 2015, come una riforma che porterà un aumento dell’occupazione, in particolare di quella giovanile, da cui deriverà una ripresa dei consumi e quindi del Pil. Invece è stato dato un colpo di spugna sul quel poco di buono che c’era. Infatti la Legge di Stabilità 2015, abroga gli attuali incentivi alle imprese sui contratti ai disoccupati di lunga durata, previsti dalla Legge n. 407/1990, art. 8 comma 9. Incentivi che venivano riconosciuti, per la durata di trentasei mesi, a quelle aziende che procedevano alle assunzioni (senza alcun termine per effettuarle), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, e, per le imprese del Mezzogiorno, consistevano nella misura del 100% dei contributi e premi infortuni, dovuti all’Inps e all’Inail. Infatti l’art 12 comma 2 della Legge Stabilità 2015 dispone che “I benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”. Non si capisce il perché di questa disposizione, dal momento che la legge più usata dai datori di lavoro, per attingere a nuove assunzioni e abbattere il costo del lavoro, era esattamente quella che è stata abrogata.
Tuttavia sempre all’articolo 12, ma al comma 1, è stato previsto uno sgravio triennale dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 e a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. Tale sgravio riguarda esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail che rimango a carico del datore di lavoro. È stato previsto un limite annuo per i nuovi incentivi, fissato a 8.060 euro, e potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore. Ciò significa che se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato per non aver superato il periodo di prova. Ancora una volta quindi una disposizione normativa che penalizza il nostro Sud.
Legge di stabilità 2015 e occupazione? Una disposizione che penalizza il Sud
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solita narrazione che non servirà a nulla, tanto decide Matteo con il beneplacido dei ns PIddini meridionali