Lungi da me voler creare polemiche, non mi interessano, ma per chiarire ai numerosi utenti come effettivamente stanno le cose in merito al rimborso Tari. Delle beghe puerili e insulti più o meno gravi tra politici che fino a pochi mesi addietro erano amici e insieme nello stesso esecutivo e oggi litigano a me in particolare interessa molto poco. Interessa invece molto e a tanti cittadini la soluzione del rimborso Tari che il Sindaco, nella sua conferenza stampa, ha definito impraticabile per mancanza di direttive da parte del Mef. Mi spiace dirlo ma se dipende dai collaboratori dell’Ufficio Tributi, come hanno sbagliato la prima interpretazione della Legge, continuano ad aggirare e distorcere la questione rimborso, dopo le innumerevoli sentenze dei tribunali, siamo alle comiche. Se hanno suggerito che rifacendo i conteggi, i cittadini avrebbero pagato nella stessa misura, ho l’impressione che bisognerà fargli fare un corso di aggiornamento in matematica.
La Tari riferita all’anno 2017, con un componente, è così suddivisa: abitazione mq 146 x 0,9023 = 131,736 €; quota variabile abitazione 77,1396 €; garage mq 19 x 0,9023 = 17,144 €; quota variabile garage 77,1396 (non dovuta) per non parlare delle quote 2014/2015/2016 ancora più alte.
Il Sindaco, nella conferenza stanza, ha affermato che la seconda quota variabile di € 77,1396 che è stata applicata sul garage, compenserebbe quello che è stato pagato meno per la casa; c’è un piccolo dettaglio però, la quota variabile sul garage è stata pagata solo da una parte dei contribuenti, ma ne hanno beneficiato tutti; in quanto, è andata a contribuire e coprire il costo totale del servizio e determinare una più bassa rata per tutti.
Faccio un esempio anche per chi ci legge e non è addentro ai numeri: nel 2017 sono censite in Mesagne 11029 nuclei familiari, il costo generale della Tari per l’anno 2017 è stato di 4.913.913,40 €. Ipotizziamo che ci siano 3500 utenti, anche se credo molti di meno, che abbiano pagato la quota variabile di 77,1396 per il garage; né consegue che il costo totale della Tari viene coperto da 4.643913,40 € spalmato su tutti i contribuenti è 269.988,60 € versato solo dai contribuenti con garage. Dividendo i 269.988,60€ da rimborsare, su 11029 nuclei familiari scaturisce una quota pro nucleo di 24,78 €, ben lontana dai 77,1396€ versati in modo improprio dai possessori di pertinenze, e sommati per 4 anni è facile capire quanto devono ricevere. Nella conferenza stampa, il Sindaco ha affermato: “Non sarà possibile procedere al rimborso Tari finché il Mef non dia precise indicazioni su come procedere”. Bene, eccole: Allego, nel caso in cui mancasse all’Ufficio Tributi, la circolare del MEF n° 3/DF del 22 Novembre 2019 che descrive quattro modalità per il ristoro del dovuto;
In particolare al punto 2 dichiara: Copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale. ….“qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come «costo del servizio».
Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall’ente, in questo caso Regione Toscana, questa Sezione esprime il seguente principio di diritto: «Il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale”.
In definitiva, sulla base di quanto affermato dalla Corte dei Conti, la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti. Dello stesso parere si è espresso il Tar Pugliese: …Invero, come evidenziato dal Tar Puglia nella sentenza n. 1826 del 18 ottobre 2017 confermando quanto sostenuto dallo stesso Tar nell’ordinanza n. 386 del 26 luglio 2017 “le ipotesi di inserimento di costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali, e giammai riconducibili a “ordinari” comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale”. https://www.ecnews.it/tari-rimborso-da-parte-dei-comuni-e-modalita-di-copertura-dei-costi/ allego anche la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia n. 139 del 9 maggio 2018 https://www.aduc.it/generale/files/allegati/parere%20corte%20conti%20tar
Ne consegue che qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come “costo del servizio”.
Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall’ente, questa Sezione esprime il seguente principio di diritto: «Il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».
Ricordo altresì che in data 27 giugno 2018 la Giunta Comunale di Mesagne con delibera n°128/2018 ha dato mandato agli Uffici Tributi per l’avvio della procedura di liquidazione dei rimborsi attingendo alla fiscalità generale per il biennio 2018/2020; e, tale delibera deve trovare esecuzione.
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