I rimborsi della Tari cresciuta con i calcoli illegittimi su box e cantine possono guardare indietro fino al 2014, data di nascita del tributo, e le richieste vanno presentate in carta semplice, senza troppe formalità; a patto di indicare tutti i dati che servono a «identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso», specificando anche la pertinenza che ha generato l’errore. Curiosamente il ministero, pur ricordando il termine di cinque anni per la prescrizione, esclude la possibilità di chiedere rimborsi anche per il 2013, quando era in vigore un tributo (la Tares) caratterizzato dalle regole poi ereditate dalla Tari, come spiega la stessa circolare. Accanto alla «quota fissa», che va moltiplicata per i metri quadrati, la Tari prevede infatti una parte variabile, che cambia in base al numero degli abitanti dell’immobile e serve a parametrare il conto alla quantità di rifiuti prodotti. Proprio questa funzione della parte variabile, ribadisce il dipartimento Finanze, determina il meccanismo per il calcolo, che deve applicare la quota variabile una sola volta anche quando l’appartamento è completato da cantine, box e solai. Nei Comuni con l’errore, la quota variabile è stata invece ripetuta per ogni pertinenza autonoma dal punto di vista catastale, gonfiando il conto finale.
In effetti il caos è parecchio, ma la circolare spiega che quella giusta è solo la via maestra, e che l’«utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze». Tradotto, significa che casa, garage, cantina e solaio sono un tutt’uno: la somma della loro superficie serve a calcolare la quota fissa, e la quota variabile va aggiunta una volta sola. Finiscono così in fuorigioco tutti i calcoli alternativi dei Comuni, e considerati corretti dalla nota Anci di mercoledì (si veda Il Sole 24 Ore del 16 novembre): a partire dai regolamenti che trattano i garage come utenza «non domestiche». Gli effetti in bolletta sono minori rispetto a quelli delle pertinenze moltiplicate: ma restano.
In effetti il caos è parecchio, ma la circolare spiega che quella giusta è solo la via maestra, e che l’«utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze». Tradotto, significa che casa, garage, cantina e solaio sono un tutt’uno: la somma della loro superficie serve a calcolare la quota fissa, e la quota variabile va aggiunta una volta sola. Finiscono così in fuorigioco tutti i calcoli alternativi dei Comuni, e considerati corretti dalla nota Anci di mercoledì (si veda Il Sole 24 Ore del 16 novembre): a partire dai regolamenti che trattano i garage come utenza «non domestiche». Gli effetti in bolletta sono minori rispetto a quelli delle pertinenze moltiplicate: ma restano.
Come chiedere rimborso della Tari. I cittadini possono fare richiesta di rimborso al proprio Comune, o all’ente affidatario della riscossione, per gli importi versati negli ultimi 5 anni che contengono una. È necessario inviare la richiesta con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, firmata dal titolare dell’utenza e citando gli estremi dell’interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017. Se non si riceve risposta o risposta negativa è possibile presentare ricorso nei 60 giorni successivi alla Commissione Tributaria Provinciale.
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