
In tempi di esami di stato, una commissione valuterebbe le argomentazioni fornite dal Sindaco Scoditti, in merito all’interrogazione sollevata dalle forze di opposizione sulle presunte violazioni contrattuali dell’addetto stampa, irrimediabilmente “fuori traccia”. Non potrebbero essere giudicate altrimenti le dichiarazioni fornite dal Sindaco sull’argomento che ben nutrite di sentenze, massime, espressioni concettuali limitate a chiarire la differenza fra giornalista professionista e giornalista pubblicista, aggirano rocambolescamente il problema senza in realtà fornire una risposta adeguata, e al contrario contravvenendo in maniera evidentissima, a quanto dalla stessa amministrazione fissato nel bando di assunzione di incarico.
Due le questioni su cui l’amministrazione si è soffermata nell’elaborare l’articolata risposta all’interrogazione in oggetto, entrambe riteniamo assolutamente fuorvianti e censurabili. In primis si discute su una assenza di incompatibilità per sussistente dovere di fedeltà fra l’attuale addetto stampa e l’amministrazione in carica, per altro mai messa in discussione nell’interrogazione proposta e quindi inspiegabilmente utilizzata come argomentazione a discarico. Sul punto, infatti, non nutriamo alcun dubbio considerato innanzitutto che il rapporto di collaborazione fra l’addetto stampa e l’amministrazione comunale è un rapporto fondato sulla fiducia e sulla lealtà, e poi ci chiediamo come non potrebbe esserci un rapporto di fiducia visto che il neo addetto stampa è divenuto di recente anche dirigente del partito di riferimento del primo cittadino.
In secondo luogo si discute se la redazione di “soli 10 articoli” in 10 mesi possa dar luogo ad un’attività professionale, considerato che lo stesso Sindaco nelle sue argomentazione si sofferma sulla distinzione fra giornalista pubblicista e giornalista professionista.
Ebbene sul punto non vi è alcun dubbio. Come è noto quella dei pubblicisti è un’attività professionale a tutti gli effetti così come prevista dalla Legge italiana. La disciplina dell’elenco pubblicisti è contenuta nella Legge n. 69 del 13 febbraio 1963.
Il giornalista pubblicista come il giornalista professionista svolge attività giornalistica, così come previsto e disciplinato dai propri albi (professionali) di appartenenza.
È opinione diffusa e pressoché condivisa che le differenze tra le due professioni risiedono semplicemente nelle modalità di svolgere la professione del giornalista, da un punto di vista contrattuale, e da un punto di vista sostanziale, nel senso che solo il giornalista professionista è inserito all’interno dell’organigramma di una testata giornalistica. Oggi questa distinzione tra le due figure non è sempre così precisa, i confini sono molto attenuati e nella categoria dei Pubblicisti vi sono collaboratori che non svolgono alcun’altra professione specifica, scrivono di molteplici argomenti e svolgono attività giornalistiche su indicazione delle testate stesse. Chiarito dunque che non vi è alcuna concreta differenza fra le due categorie, se non come già sottolineato, per ragioni contrattuali e sostanziali, per mero scrupolo si riporta alla memoria soprattutto di questa amministrazione quanto da loro stessi indicato nel bando ove si afferma, a prescindere dal numero di articoli redatti, che : “Il professionista incaricato non potrà esercitare, per tutta la durata dell’incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”.
A nulla dunque giova richiamare indicazioni o sentenze, molte delle quali ad oggetto vicende ben diverse dalla questione in esame, quando appare evidente e sotto gli occhi di tutti un’unica ineluttabile verità, e cioè che la violazione del bando vi è stata, sia pure per prestazioni occasionali, e che questa amministrazione, cerca irrimediabilmente di porvi una “pezza”.
A conferma di tutto ciò basta leggere attentamente le dichiarazioni fornite dallo stesso Sindaco che oltre ad affermare, quasi ingenuamente, che l’attività parallela da parte dell’addetto stampa vi è stata, si affretta a sostenere che la stessa “amministrazione provvederà ad autorizzare di volta in volta tutti i successivi articoli del proprio addetto stampa”;
Ma allora ci chiediamo se tutto è così normale, se non vi è alcuna violazione, perché allora il sindaco dovrebbe rilasciare per il futuro queste autorizzazioni?
Concludendo e premesso che, compito dell’opposizione è vigilare affinché venga sempre assicurato e garantito l’interesse più generale della comunità mesagnese, al “corretto e imparziale” svolgimento dell’attività amministrativa, questa opposizione non può esimersi dal fare un’ultima ma non meno importante considerazione, e cioè che molto spesso si parla impropriamente di legalità, di certezza del diritto quali principi intoccabili di una sana democrazia, ma purtroppo questa vicenda, come le precedenti, riconfermano un unico dato e cioè che l’amministrazione Scoditti plasma, modella, affina, a posteriori , provvedimenti, bandi, secondo i propri interessi, derogando sistematicamente al principio di trasparenza ed imparzialità, umiliando con estrema facilità diritti inviolabili quali quelli, fra gli altri, spettanti ad altri partecipanti alla selezione pubblica che proprio in virtù delle limitazioni indicate inizialmente nel bando sono stati pretermessi.