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Il camion-vela è un impianto pubblicitario richiedente necessaria autorizzazione dell’ente proprietario della strada (oltre al rispetto delle altre prescrizioni dell’art. 23 del codice). Lo stesso art. 23 comma 4 del CDS impone l’autorizzazione amministrativa per qualsiasi mezzo pubblicitario collocato lungo od in vista delle strade. Il poster-bus presenta un duplice profilo di illegittimità. Prima ancora che un mezzo pubblicitario il camion-poster è un veicolo. Esso, pertanto, è da considerarsi illegittimo guardandolo non solo dal punto di vista strutturale ma anche come veicolo ad uso speciale. L’art. 57 del Regolamento c.d.s., stabilisce che per i veicoli diversi dai Taxi e da quelli adibiti al trasporto di linea o non di linea, la pubblicità è ammessa solo se effettuata nell’interesse esclusivo dell’intestatario del veicolo ovvero, se eseguita per conto terzi, qualora sia esclusivamente a titolo gratuito: ipotesi ben lontane a quelle operativamente riscontrabili per i veicoli pubblicitari in esame. L’unico modo per le aziende pubblicitarie di regolarizzare come veicoli i camion vela sarebbe quello di locare gli stessi senza conducente a titolo oneroso al soggetto pubblicizzato.
In tale modo, infatti, l’effetto pubblicitario si produrrebbe nell’interesse del soggetto (pubblicizzato) avente la disponibilità giuridica e materiale del veicolo. In tale ipotesi, il veicolo pubblicitario sarebbe “a posto” ai sensi del comma 2 dell’art. 23 – nella fase di circolazione – ma dovrebbe comunque essere autorizzato dall’ente proprietario della strada come mezzo pubblicitario, nei suoi momenti di stasi su area pubblica (e su area privata ma in vista della strada), ai sensi del comma 4 dell’art. citato. Inoltre per essere ammesso, è indispensabile che si rispettino le seguenti prescrizioni generali: divieto assoluto che lo strumento pubblicitario possa generare confusione con la segnaletica stradale; divieto per il mezzo pubblicitario di abbagliare o distrarre o generare confusione negli altri utenti della strada; divieto di messaggi variabili; divieto di messaggi luminosi posizionamento atto ad evitare di occultare o ridurre la visibilità o percettibilità dei dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione e della targa; divieto di pubblicità luminosa sul veicolo, ammessa la rifrangente solo nei termini del regolamento; divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Se l’art. 23 comma 2 trova spazio quando il camion-vela è in marcia, il comma 4 si applica a tutte le ipotesi di un parcheggio del veicolo a margine od in vista della strada con le scritte pubblicitarie bene in vista, anche su area privata. La Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale i veicoli pubblicitari (vele) lasciati in sosta per lungo tempo sulla sede stradale rappresentano una forma di pubblicità in sede fissa. Con la sentenza n° 5858 della V Sez. civile.
e proprio questo parla? si è dimenticato quando i cittadini mesagnesi e pure i turisti hanno visto una macchina con il suo cartellone VOTATEMI parcheggiata proprio a 2 metri da dove ha preso lo sputno di questo trattato giustizionalista? :O
Sulle strisce pedonali! particolare non da poco, casomai credono che quelle foto non sono andate in rete… i 5 stelle….
neanche tanto tempo fa…
Da estero con questi 5 stelle davvero vi vedono come il paese di pulcinella…
ma li guardate? e soprattutto li sentite?