Già prima che iniziasse il Consiglio Comunale, e per evitare di porre una questione pregiudiziale durante la seduta, abbiamo protocollato una richiesta di rinvio dei punti all’ordine del giorno del Consiglio a causa del grave ritardo con cui è pervenuta parte della documentazione necessaria per un esame adeguato del bilancio di previsione. Abbiamo assunto l’iniziativa di fronte alla evidente violazione dei tempi sanciti dal regolamento di contabilità armonizzato del Comune di Mesagne, non tanto con riferimento alle date previste dall’art. 25 per il processo di costruzione del bilancio di previsione, quanto alla durata della sessione di bilancio che dovrebbe consentire ad ogni consigliere comunale, sia esso di maggioranza o di minoranza, di approfondire adeguatamente lo schema di bilancio approvato dalla Giunta e “tutti” gli allegati previsti dall’art. 11 comma 3 del d.lgs 23 giugno n. 118 e dall’art. 172 del Tuel (Testo unico degli enti locali).
Nello specifico, il regolamento di contabilità armonizzato prevede che, una volta approvato, lo schema di bilancio venga inoltrato al collegio dei revisori, che rende il relativo parere entro quindici giorni dalla data di invio; dopo di che, il bilancio viene depositato con tutti gli allegati ed ogni consigliere comunale ha diritto di presentare emendamenti nei venti giorni successivi alla data di deposito. Lo schema del bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta in data 10 dicembre 2021 e solo in data 28 dicembre, quando mancavano due giorni allo svolgimento del consiglio comunale, è pervenuto ai sottoscritti il parere relativo al DUP, e, cosa ancor più grave, alle 21,32 del 29 dicembre, a meno di ventiquattro ore dallo svolgimento del consiglio comunale, è arrivato il parere del collegio dei revisori al bilancio di previsione. Stante questa situazione, e confortati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, riteniamo che il Consiglio Comunale non fosse nelle condizioni di approvare il bilancio di previsione. Infatti, sebbene lo schema di bilancio e il DUP (documento unico di programmazione) siano stati inviati ai consiglieri comunali lo scorso 10 dicembre, il mancato invio dei pareri dei revisori, entro un termine non tanto congruo ma almeno accettabile, rappresenta una grave lacuna di fronte alla quale era doveroso richiamare tutti al rispetto del regolamento.La relazione dei revisori, oltretutto, è un atto fondamentale e a garanzia del Consiglio Comunale, necessario per la lettura e l’approfondimento degli schemi di bilancio e del DUP. Aver ricevuto questo documento solo a poche ore dall’inizio del Consiglio, ci ha di fatto precluso la possibilità di dare un contributo serio e qualificato nel merito della questione.
A suffragio delle nostre valutazioni, sovviene larga parte della giurisprudenza in materia e in particolare una sentenza del TAR Puglia, la n. 0369/2015, che, annullando una delibera di approvazione di un bilancio di previsione, evidenzia come “i

Nella foto la sezione del Pd di Mesagne in via Roma.
termini in questione sono funzionali all’esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali…Questo argomento vale, in particolare, per i consiglieri di minoranza, i quali debbono essere posti in condizione di esercitare la indispensabile funzione di controllo sull’adeguatezza dell’azione politico amministrativa programmata dalle forze politiche che sostengono il Sindaco e l’esecutivo cittadino”.
E poi ancora, soffermandosi sulla durata della sessione di bilancio: “Il rapporto tra termine di presentazione del bilancio e degli allegati all’organo consiliare e termine per la predisposizione, da parte di singoli membri dell’assise cittadina, di emendamenti è costruito per individuare uno spatium deliberandi necessario e sufficiente allo scopo, in coerenza con il ricordato art.174 del d.lgs 267/2000 che parla, non a caso, di congruo termine”.
A scanso di ogni spiacevole equivoco, precisiamo che anche i sottoscritti considerano un fatto virtuoso, oltre che in linea con le disposizioni del Tuel, l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno solare antecedente a quello di riferimento, ma non fino al punto di accettare che vengano lese le prerogative di ogni singolo Consigliere Comunale nell’esercizio delle sue funzioni.