La Gial, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana di Mesagne, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ha disposto la sospensione cautelare di quattro operatori ecologici. L’azienda contesta ai lavoratori la dichiarazione mendace che avrebbero fornito in fase assunzione quando hanno dichiarato di non aver riportato sentenze penali di condanna definitivamente passate in giudicato per i delitti indicati dall’art. 84, comma 4 del Codice Antimafia. L’azienda, successivamente, avrebbe scoperto nel casellario giudiziario dei dipendenti licenziati vecchie condanne per reati di estrema gravità. Secondo l’avv. Davide De Giuseppe, legale dei dipendenti, la questione ruota attorno alla validità del diritto al lavoro di fronte a precedenti penali ormai datati e al concetto di reinserimento sociale. Per il legale mesagnese il provvedimento é illegittimo perché non si possono applicare tali principi a un lavoratore dipendente che non ha ruoli di responsabilità o di dirigenziali per reati commessi 30 anni prima e, anche, per il concetto di reinserimento sociale, di riabilitazione e di diritto al lavoro. Anche per i sindacati i provvedimento emesso dalla Gial nei confronti dei lavoratori é illegittimo. (foto di repertorio)
AGGIORNAMENTO Nota dell’avv. Davide De Giuseppe – In data 30 settembre 2025, presso un locale ubicato alla via R. Sanzio n. 10, al rione “Grutti”, insieme con la totalità degli operatori ecologici che sarebbero poi stati assorbiti dalla Gial (circa 60 persone), al mio assistito veniva sottoposto un modulo già precompilato da sottoscrivere, la informativa sulla privacy ed il contratto di lavoro: sottoscrizione che egli apponeva così come richiesta. Egli, quindi, non ha compilato alcun modulo né ha attestato a mezzo di una spunta alcuna dichiarazione mendace con riferimento al suo status di soggetto gravato da precedenti penali: del resto, difatti, egli aveva già consegnato una settimana prima i certificati penali che chiaramente attestavano la presenza delle sentenze di condanna che lo riguardavano. La induzione in errore che viene apoditticamente contestata al mio assistito in occasione della compilazione del modulo (la cui grafia potrà essere chiaramente riscontrata come non appartenente al mio assistito) è da attribuirsi invece, specificamente, ai due dipendenti di Gial s.r.l. presenti in loco.
Altra questione riguarda la disamina della posizione personale del mio assistito. Egli è sì gravato da precedenti penali che rientrerebbero nei c.d. reati ostativi ai sensi del paragrafo 3.2 del Codice Etico societario ma anche in questo caso si ritiene debba essere effettuato un approfondimento ed una attenta valutazione. Benché i reati commessi comprendano, tra gli altri, l’art. 629 e l’art. 416 bis, co. 1, c.p., occorre valutare anche il tempus commissi delicti: l’ultima sentenza in ordine cronologico evidenzia la data di commissione dell’ultimo reato all’1.01.1998. Sostanzialmente quasi 30 anni fa.
Orbene, è vero che il Codice Antimafia ed il Codice degli Appalti hanno stigmatizzato la figura dei soggetti gravati da alcuni specifici reati al fine di scongiurare infiltrazioni negative all’interno del regolare svolgimento delle gare di appalto e che tale concetto sia stato fatto dalla Gial ma deve pur tenersi conto che, tali Codici e tali normative sono rivolte esclusivamente agli operatori economici che partecipano a procedure di appalto o concessione e non nei confronti di un lavoratore dipendente, senza alcun ruolo di responsabilità, con una funzione completamente avulsa da quella dirigenziale non può per nulla creare “allarme” (societario o sociale) in conseguenza di reati commessi trenta anni prima e del tutto reinserito in un contesto sociale assolutamente riabilitato.
Se così non fosse, il concetto di reinserimento sociale, di riabilitazione, di effetto inclusivo della pena, di diritto al lavoro, riceverebbero uno sminuimento tale che l’art. 4 della nostra Costituzione non avrebbe ragione di esistere. Tra l’altro, la stessa Corte di Cassazione, in una recente sentenza, la n. 7793/2025, valutando la particolare ipotesi del lavoratore condannato per un reato commesso nella vita privata (e, quindi, inquadrando la fattispecie nei c.d. comportamenti extra lavorativi del lavoratore) ha statuito che tali reati non possano far venire meno il vincolo di fiducia e, per questa ragione, ha dichiarato illegittimi tutti i provvedimenti adottati dal datore di lavoro. Ad ogni modo, la valutazione degli elementi pregressi riferiti alla vita del lavoratore non deve essere arbitraria ma deve tenere conto dell’effettivo impatto della condotta sul rapporto di lavoro, dal ruolo ricoperto dal dipendente all’interno dell’azienda nonché del reale danno subito dall’azienda a causa di tale comportamento del dipendente, senza applicare alcun automatismo legato esclusivamente alla presenza di una pregressa condanna penale.
Oltre a tutti questi aspetti di carattere generale, occorre evidenziare ancora e, tra gli altri, l’assoluta dedizione al lavoro dimostrata nel corso dei 15 anni di attività lavorativa in qualità di operatore ecologico svolta dal mio assistito al servizio del Comune di Mesagne: nessuna inadempienza, nessuna negligenza, nessuna violazione è stata mai contestata in capo al mio assistito il quale con esemplare abnegazione nel corso degli oltre 15 anni di attività si è sempre distinto per la spiccata propensione al lavoro. Pertanto, ribadendo che solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una qualsiasi forma di responsabilità disciplinare del dipendente e contestando fermamente quanto in maniera assolutamente asettica ed immotivata viene eccepito al mio assistito – ritenendo addirittura incompatibile il suo status personale con le normative societarie (sigh!) – si contestano gli addebiti mossi, la instaurazione di un procedimento disciplinare nonché la adozione della sospensione cautelare dal servizio con decorrenza dalla data del 22 ottobre 2025, ritenendoli, dalla scrivente difesa, del tutto illegittimi ed intimando la reintegrazione immediata del mio assistito nel proprio posto di lavoro.
Nelle more, il mio assistito chiede di essere personalmente sentito, presso gli uffici di Mesagne, alla presenza dei rappresentanti sindacali e dello scrivente procuratore, per chiarire quanto apoditticamente affermato nella lettera di contestazione che quivi formalmente si impugna.Il tutto secondo le previsioni del C.C.N.L..