Un Decreto legge per chiarire una volta per tutte le modalità e i tempi di intervento davanti all’emergenza Coronavirus, dopo che il dl numero 6 del 23 febbraio non aveva fissato un limite temporale e aveva lasciato aperta la possibilità di adottare altre misure oltre a quelle tipizzate. Con il decreto legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri, il quinto da febbraio, innanzitutto si pone un limite temporale alla possibilità del Governo di intervenire in emergenza: il 31 luglio è infatti la data massima fissata per le misure straordinarie di questi giorni e coincide con la fine dei sei mesi di stato di emergenza sanitaria decretati dal Governo il 31 gennaio scorso. Questo cioè non vuol dire che le misure di questi giorni dovranno per forza durare fino al 31 luglio: se l’epidemia passerà si potrà ricominciare a uscire seguendo le indicazioni dell’Esecutivo, ma fino al 31 luglio il Governo avrà il potere di emanare provvedimenti tali da fronteggiare l’emergenza se questo fosse necessario. Un limite che si è ritenuto costituzionalmente necessario e una scelta garantista rispetto a interventi che per necessità investono la libertà personale. Si tratta di poteri “eccezionali” che il Governo sta mettendo in campo per fronteggiare una situazione straordinaria, ma ad essi vengono posti limiti istituzionali e solo il Parlamento, poi, potrà eventualmente autorizzare altre misure che si rendessero necessarie. Nel testo si mette, poi, ordine nei diversi tipi di provvedimenti utilizzati. Davanti all’emergenza si sono messe in campo via via decreti, dpcm, decreti ministeriali, ordinanze regionali e comunali perché il Decreto del 23 febbraio scorso autorizzava ad adottare ulteriori misure “non meglio specificate”. Questo aveva alimentato un dibattito tra costituzionalisti e generato a volte confusione nei cittadini. Con il Decreto varato oggi si stabilisce la gerarchia dei provvedimenti, quale cioè fa premio su tutti, e si chiarisce che tutte le decisioni di Governo e Amministrazioni locali devono rientrare nei limiti fissati dalle norme approvate dal Parlamento.
È stata introdotta una multa, un pagamento da 400 a 3mila euro secondo le multe proprie che tutti conosciamo quando ci sarà capitato di violare le regole del Codice della strada, alla contravvenzione già prevista si sostituisce multa. Restano ovviamente invariate le pene (non pecuniarie) ordinariamente previste per fattispecie sanzionate da specifiche norme penali.
On. Aresta: “Un decreto legge per chiarire per modalità e i tempi d’intervento”
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