Con sentenza di merito n. 233 del 18.02.2020 il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha accolto le motivazioni dedotte dall’Avv. Alessandro Dell’Aquila di Mesagne (nella foto) e dagli Avv.ti Alessandro De Martino e Fabio Lofrese di Bari dichiarando illegittima la bocciatura ammessa, di conseguenza, al successivo anno scolastico (che lo studente già frequentava in virtù di ordinanza di accoglimento già ottenuta dagli avvocati).
In particolare, il Tar Puglia-Lecce ha ribadito il principio per cui, a prescindere dal numero delle assenze, è in primis necessario valutare il rendimento dello studente nel corso della propria carriera scolastica perché non ne venga svilito l’impegno. “L’Amministrazione ha scrutinato solo il dato obiettivo delle assenze”, sostiene il TAR, “senza per nulla prendere in considerazione il rendimento della studentessa negli anni precedenti, nonché in quello di riferimento. Invero, emerge dalle pagelle in atti che la ricorrente ha sempre conseguito punteggi lusinghieri nelle varie materie. E anche nell’anno in esame, la ricorrente non ha riportato alcuna insufficienza. Per tali ragioni, l’Istituto scolastico avrebbe dovuto valutare anche tale aspetto, e non solo considerare il freddo dato numerico delle assenze”.
Il TAR Puglia, dunque, con la propria sentenza conferma il proprio indirizzo e rimarca le basi certamente utili anche all’atto pratico della valutazione degli studenti, con l’auspicio che in futuro possano evitarsi macroscopici errori che sviliscono l’impegno degli studenti con conseguenze nefaste anche sotto il profilo sociale e psicologico.
Scuola. Sentenza storica del Tar
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