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La Uil pensionati territoriale di Brindisi informa i propri iscritti che l’Inps, con la circolare del 24.05.2017 n. 90, illustra la nuova disciplina per l’accesso anticipato alla pensione per gli addetti che svolgono o hanno svolto lavori usuranti, ai fini del beneficio in parola. A tale riguardo è opportuno rilevare, in attuazione dalla legge di Bilancio n. 232/2017, la novità relativa all’eliminazione dal 1° Gennaio 2017 della finestra mobile (art.1, c. 206, lettera a), nonché l’inibizione, per questa tipologia di pensione, all’adeguamento alla speranza di vita fino al 2025: se lavoratore dipendente non dovrà più aspettare 12 mesi, se autonomo 18 mesi.
Gli aspetti principali, di seguito riportati, anche se brevemente, riguardano i requisiti per la pensione anticipata, la decorrenza, come fare la domanda.
In premessa, l’Istituto precisa che a seguito delle modifiche normative del decreto legislativo 67/2011, intervenute con la legge di Bilancio 2017, a partire dal 1° gennaio 2017 gli addetti che abbiano svolto una o più lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per un periodo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.
Le categorie che possono fare richiesta, sono quelle indicate dall’art. 1, comma 1 del D.L. 67/2011: lavoratori usuranti o gravosi indicati nell’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 ( lavori in galleria, lavori nelle cave, lavorazioni del vetro cavo, ecc.ecc.); lavori notturni; lavori su catena; conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico collettivo di almeno 9 persone.
I requisiti anagrafici minimi per l’accesso alle pensioni per lavori usuranti sono di almeno 61 anni e 7 mesi per dipendenti e 62 e 7 mesi per autonomi, ai predetti requisiti va aggiunta la contribuzione di almeno 35 anni. Inoltre la quota (somma di età anagrafica e contributiva) da raggiungere è di almeno 97,6 per i dipendenti e di 98, 6 per gli autonomi.
Inoltre, ai fini del computo di tali periodi, l’Istituto puntualizza che si deve tener conto dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa ( es. mobilità).
Per i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività usuranti hanno cessato l’attività lavorativa, l’Istituto fa presente che i periodi da considerare sono quelli precedenti alla data di cessazione della predetta attività, mentre per i lavoratori che svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data.
I periodi di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante non occorre che siano continuativi né che l’interessato nell’ultimo anno abbia svolto tale attività, ai fini del beneficio in parola.
Inoltre, l’Inps precisa che, per l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa usurante con almeno metà della vita lavorativa complessiva, deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione.
L’Istituto, nel precisare che la domanda, intesa ad ottenere il riconoscimento in parola, può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni private dei lavoratori autonomi, puntualizza, inoltre, che in tali casi la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247/2007 ( TAB. B) per i lavoratori autonomi.
Ai fini della valutazione del periodo di svolgimento dei lavori notturni, in base alla normativa vigente di cu il decreto legislativo 67/2011 con s.m.i., l’Inps spiega che occorre fare riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare, e cioè nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (es. 20 febbraio 2017 – 20 febbraio 2016).
Pertanto, ai fini del beneficio occorre accertare che l’interessato abbia svolto nell’anno solare lavoro notturno secondo i giorni lavorativi minimi richiesti dalla norma, a tale proposito, specifica che occorre: suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore – ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno; accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non inferiore a 64; nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, riparametrato alla durata del periodo residuo.
Nella tabelle che seguono, ai fini delle lavorazioni notturne, dall’anno 2016, vengono riepilogati i requisiti in funzione dell’età anagrafica, del numero dei contributi e delle quote sia per i lavoratori dipendenti che autonomi.
Lavori usuranti ( e notturni con più di 77 notti lavorate l’anno) * | ||||||
Lavoratori Dipendenti | Lavoratori Autonomi ** | |||||
Anno | Età | Contributi | Quota | Età | Contributi | Quota |
2016 | 61 anni e 7 mesi | 35 | 97,6 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 |
Dal 2017 al 2026 | 61 anni e 7 mesi | 35 | 97,6 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 |
Finestra mobile | Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi | |||||
Con almeno 3 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per i periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. ** Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. |
Lavoratori notturni ( da 72 a 77 notti lavorate durante l’anno) * | ||||||
Lavoratori Dipendenti | Lavoratori Autonomi ** | |||||
Anno | Età | Contributi | Quota | Età | Contributi | Quota |
2016 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 |
Dal 2017 al 2026 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 |
Finestra mobile | Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi | |||||
Almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l’anno. ** Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. |
Lavoratori notturni ( da 64 a 71 notti lavorate durante l’anno) * | ||||||
Lavoratori Dipendenti | Lavoratori Autonomi ** | |||||
Anno | Età | Contributi | Quota | Età | Contributi | Quota |
2016 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 | 64 anni e 7 mesi | 35 | 100,6 |
Dal 2017 al 2026 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 | 64 anni e 7 mesi | 35 | 100,6 |
Finestra mobile | Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi | |||||
Almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e 71 giorni l’anno. ** Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. |
Ai fini della tempistica sulla decorrenza per il prepensionamento, l’Inps precisa che per coloro che hanno maturato la pensione anticipata per avori usuranti con i requisiti validi fino al 31.12.2016, in relazione alla soppressione della finestra mobile, non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2017.
Nella tabella che segue vengono riportati le decorrenze secondo i requisiti vigenti al 1° gennaio 2017 in assenza della finestra mobile:
Destinatari | Decorrenza non antecedente a |
Fondo FS e IPOST ed alla Gestione pubblica | 2 gennaio 2017 |
AGO e Fondi sostitutivi | 1° Febbraio 2017 |
Comparto Scuola | 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti |
AFAM | 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti |
Le domande per l’accesso al beneficio devono essere presentate dal lavoratore, in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 206, lettera d), al D.L. 67/2011: entro il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; entro il 1° maggio 2018 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Viene precisato, inoltre, a tale proposito, che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio, oltre il termine dianzi richiamato, in caso di accertamento positivo dei requisiti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, tranne che per il personale della scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale, pari a: un mese, per il ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; due mesi, per il ritardo della presentazione della domanda superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. Ci riserviamo di fornire gli ulteriori aggiornamenti dopo che l’Inps, con un successivo messaggio fornirà le ulteriori istruzioni. Per eventuali chiarimenti o precisazioni, potete contattare le sedi della Uilp territoriale di zona. Il segretario territoriale responsabile Tindaro Giunta
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