BRINDISI In occasione della Festa della Parrocchia “Ave Maris Stella” del rione Casale il sindaco ha emesso un’ordinanza finalizzata al mantenimento dell’ordine pubblico ed a garanzia della sicurezza urbana. In occasione dei festeggiamenti civili e religiosi dell’”Ave Maris Stella” degli anni passati, le aree cittadine insistenti sul quartiere Casale diventavano luogo di dimora temporanea e di bivacco, dove stazionavano tende, furgoni ed autoveicoli in genere, anche nelle adiacenze dei posteggi di vendita. Una situazione che influisce negativamente sull’immagine, sull’igiene, sul decoro urbano della città ed anche sulla sicurezza dei cittadini, ma anche degli stessi ambulanti. Per tale motivo, è stata emessa l’ordinanza sindacale in questione che, con effetto immediato e sino al 9 settembre prossimi, ordina il divieto su tutto il quartiere Casale di:
- 1.l’utilizzo di aree pubbliche e di aree private soggette a pubblico passaggio quale luogo di dimora e di bivacco tramite stazionamento e/o di posizionamento di tende, camper, strutture provvisorie e promiscue, roulottes, furgoni e d autoveicoli in genere, individualmente o in gruppo di qualsivoglia entità e comunque organizzato;
- 2.il bivacco nelle adiacenze dei posteggi di vendita assegnati con regolare premesso agli operatori commerciali;
- 3.l´utilizzo die fiamme libere che non siano a servizio delle attività commerciali laddove debitamente previste.
Ordine, inoltre:
- 1.che i veicoli a servizio delle attività commerciali, debitamente autorizzati, dopo le operazioni di carico e scarico merci da effettuarsi entro e non oltre le ore 17 dei giorni interessati, debbano esserelontano dall’area interessata dai festeggiamenti e preferibilmente sulle vie Francesco Baracca (lato sinistro direzione via Tito Minniti ) e via De Pinedo (lato sinistro direzione via T. Minniti), Via Ferrulli (lato destro direzione via De Pinedo), Via Cannaviello e via Gello e secondo la segnaletica mobile posta in essere dalla Multiservizi giusta O.S. dell’Ufficio Traffico;
- 2.che i rifiuti prodotti dallo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche debbano essere conferiti dai titolari presso i contenitori predisposti all´impegnandosi a lasciare pulito il posteggio assegnato, al termine delle operazioni di vendita.
A carico di chi trasgredirà tale ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis d.lgs n. 267/2000 con il pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. All’atto della contestazione della inosservanza della presente ordinanza, il trasgressore è altresì tenuto, a proprie spese, all’immediato ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo :
- 1.tende, camper, strutture provvisorie e promiscue, roulottes, furgoni ed autoveicoli in genere, individualmente o in gruppo di qualsivoglia entità e comunque organizzato;
- 2.il bivacco nelle adiacenze dei posteggi di vendita assegnati con regolare premesso agli operatori commerciali;
- 3.l’utilizzo die fiamme libere che non siano a servizio delle attività commerciali.
- 4.immediatamente gli eventuali rifiuti, contenitori ed oggetti abbandonati, a tutela della igiene e salubrità pubblica.