La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado di Lecce ha rigetta l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia, ed ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado che annullava ben 28 cartelle esattoriali, per un importo complessivo di 848.000,00 Euro, stante l’omessa notifica delle stesse e per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione.
La vicenda trae origine dalla richiesta della propria posizione debitoria effettuata nel mese di giugno 2016, dal legale rappresentante di una società di Brindisi operante nel settore metalmeccanico, presso gli uffici della Riscossione, all’epoca Equitalia. La società venuta a conoscenza delle cartelle esattoriali, con il patrocinio dell’Avv. Ivan Paladini del Foro di Lecce e dell’Avv. Antonio Passaro del Foro di Brindisi, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, a seguito della riforma, eccependo l’omessa notifica delle cartelle esattoriali rilasciate per estratto dai competenti uffici della riscossione, e comunque la decorrenza del termine di prescrizione.
Il giudizio, così incardinato davanti alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, venne discusso a giugno del 2017. Nelle more del giudizio, si costituiva la Riscossione che versava in atti esclusivamente 2 relate di notifica sul totale di 30 cartelle esattoriali opposte, peraltro riferibili a cartelle ormai soggette alla decorrenza del termine di prescrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accolse le eccezioni sollevate dagli Avv. Ivan Paladini ed Antonio Passaro ed annullò le 28 cartelle esattoriali opposte. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate propose appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado sostenendo ancora la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, pur non producendo alcun avviso di notifica delle stesse.