Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Art.12 del D.Lgs 7 agosto 2026, n.147 Novità in tema di adempimenti amministrativi relativi all’imposta di soggiorno, un tributo pagato dall’utenza turistica e non, che le strutture ricettive riversano poi ai comuni del territorio competente. Confesercenti Brindisi informa, infatti, che il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, entrato in vigore il 12 agosto 2026, introduce dal 2027 un sistema più equilibrato e coerente con i principi di proporzionalità che caratterizzano l’ordinamento tributario, superando una disciplina che negli anni ha sollevato diffusi dubbi di legittimità. Finora, in caso della sola omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, la legge prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta, pur avendo riscosso il tributo dall’utenza e riversato al comune di competenza. Sostanzialmente, si equiparava, dal punto dio vista sanzionatorio, il mancato versamento dell’imposta e il semplice inadempimento formale dell’obbligo dichiarativo in presenza di un corretto assolvimento degli obblighi di riscossione e riversamento. Tale impostazione appariva difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità della sanzione, soprattutto se confrontata con la disciplina prevista per gli altri tributi locali. Il legislatore, quindi, è intervenuto introducendo un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione viene ora prevista una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per l’infedele dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro. La nuova disciplina appare pertanto maggiormente allineata ai principi generali dell’ordinamento tributario e più coerente con il trattamento sanzionatorio previsto per gli altri tributi locali. Le modifiche introdotte si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027. Ne consegue che per tutte le violazioni commesse anteriormente a tale data continuerà a trovare applicazione il previgente regime sanzionatorio, un sistema unanimemente considerato iniquo e particolarmente gravoso. L’intervento normativo rappresenta comunque un significativo segnale di attenzione verso le esigenze di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno da parte dei gestori di unità ricettive.
Nuovo regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno
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