Mittente:
Spett.le Consorzio di Bonifica ARNEO Via XX Settembre, 69 73048 NARDO’ (LE)
p.c. al Sig. SINDACO Città di Mesagne
Oggetto. Avviso di Pagamento n. _____________.
Il sottoscritto _________________________,nato a ___________, il____________, residente in ________________, alla Via ______________,
C.F. _______________________,
PREMESSO CHE
– ha ricevuto l’Avviso di Pagamento indicato in Oggetto del Consorzio dell’Arneo relativo al pagamento della somma di € _________________ a Titolo di Contributo di Bonifica per terreni/fabbricati;
– lo scrivente, nella qualità di proprietario degli immobili di cui si allega copia, CONTESTA LA LEGITTIMITA’ dell’intimata disposizione di pagamento in quanto non risulta che il Consorzio in indirizzo AD OGGI ABBIA ESEGUITO OPERE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO DAI QUALI, detti terreni/fabbricati hanno tratto un beneficio diretto e specifico, ancor meno in un possibile aumento del valore monetario degli stessi;
– nel merito va rilevato nella prevalente giurisprudenza di legittimità che il presupposto della obbligazione contributiva è costituito dal beneficio specifico e diretto che il singolo immobile sia terreno o fabbricato riceve dalla esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, beneficio che non può essere né presunto sulla base della semplice inclusione nel perimetro di bonifica e nel piano di contribuenza, né desunto in via indiretta dal beneficio ricevuto da altri immobili simili. DECISIONE n. 8960 della Corte di Cassazione, e n. 246 del 02/05/2001 della Corte di Appello di Lecce;
– per altro va rilevato che la legge regionale 07 marzo 2003, n. 4 ha accolto tale principio ed ha affermato espressamente, nell’art. 16, co. 3, che i Consorzi di Bonifica sono obbligati a riformulare i piani di contribuenza rapportando gli oneri agli “effettivi benefici”, derivanti dalle opere pubbliche di bonifica effettuate;
– l’art. 3 della Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011 avente come oggetto “Contributi di
Bonifica”, ripreso dalla successiva Legge Regionale n. 4 del 14 marzo 2013, art. 17, co. 3,
prevede che il Piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti venga
effettuato in base agli indici di “EFFETTIVO BENEFICIO” definito dai nuovi piani di Classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal Servizio Regionale competente per materia.
INTERPELLA
IL Consorzio dell’Arneo affinchè fornisca nei termini di Legge:
- Tutte le indicazioni tassativamente richieste dalla legge ai fini della chiarezza e motivazione degli atti;
- Riscontro scritto, circostanziato e motivato, circa le opere di bonifica in virtù delle quali sarebbe stato esercitato il potere impositivo nei confronti dello scrivente;
- Gli estremi degli atti amministrativi dai quali, con riferimento all’immobile di proprietà dello scrivente ed oggetto della contribuzione contestata, risulti quantificato il vantaggio di tipo fondiario, diretto e specifico, dallo stesso conseguito per effetto delle opere di cui al precedente punto 2, nonché la qualità, il costo e la data di effettuazione delle spese sostenute,le modalità di riparto.
Pertanto alla luce di quanto esposto:
CHIEDE L’ANNULLAMENTO, DELL’AVVISO DI PAGAMENTO
e rimane in attesa di risposta scritta nei termini di legge per i punti sopracitati.
Mesagne li
In fede
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