Camillo Pugliese, funzionario pubblico (Provincia di Brindisi) impegnato nell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici ha chiesto di poter intervenire a seguito di quanto comunicato dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), ad un mese della piena operatività del nuovo codice dei contratti pubblici. Questo il testo di un suo intervento.
E’ quanto sostiene l’ANAC, con un comunicato sul proprio sito istituzionale.
Ma come! Questo nuovo codice, tanto decantato, non doveva essere la panacea di tutti i mali e risolvere una volta per tutte le imperiture incrostazioni che frenano e bloccano i contratti pubblici e l’atteso strumento per dare slancio all’intero comparto? Invece, come temevo, i primi risultati non dimostrano questo e, spero di sbagliarmi, risultati che si protrarranno chissà per quanto tempo ancora.
Perché si temeva questo. Perché, come ha facilmente intuito, alle prime avvisaglie, un operatore diretto del settore, sia pubblico che privato, impegnato ogni secondo di tutti i giorni al fronte della “guerra punica” dei contratti pubblici, si fa sempre filosofia del diritto per gli affidamenti e l’esecuzione degli appalti. Solo buoni propositi, ma, alla fine, questi rimangono sempre tali.
Ogni volta che si mette mano alla galassia dei contrati pubblici, alla fine è sempre fuffa.
Bene la filosofia del diritto, ma a questa devono contrapporsi regole certe, poche, inequivoche e complete per regolare ogni ganglio del complesso sistema. Mi si obietterà che il nuovo codice fa proprio questo.
Ogni volta che si mette mano alla galassia dei contrati pubblici, alla fine è sempre fuffa.
Bene la filosofia del diritto, ma a questa devono contrapporsi regole certe, poche, inequivoche e complete per regolare ogni ganglio del complesso sistema. Mi si obietterà che il nuovo codice fa proprio questo.
Purtroppo, chi afferma questo si sbaglia, perché, o non sa o …. non sa.
Al nuovo codice si chiedeva(sperava) regole certe, certissime ed inequivocabili, mentre buona parte di esso è fluffato da aleatori “principi”, rimandi ad “interpretazioni” e, in altra parte, da copia ed incolla, anche fatti male, del vecchio codice e delle sue disposizioni di dettaglio, poi abrogate.
Bene i principi idilliaci di una legge, ma questi vanno bene per le loro relazioni di accompagnamento. Ad un codice si chiede, e ci si aspetta, altro e men che meno auspici e rinvii ad interpretazioni.
Principio del risultato, della fiducia, della buona fede, della solidarietà, sussidiarietà, ecc..
Bene, anzi benissimo. Ma, quale legge non vuol perseguire questi scontati principi? Però, nel contempo, dateci regole certe, limpide e incontrovertibili per perseguire tali principi.
Si dice che il nuovo codice nasce all’insegna della semplificazione e dello snellimento delle procedure. Vedremo se questa decantata “semplificazione legislativa” si tradurrà sul campo nell’auspicata “semplificazione amministrativa”. Però, ahimè, e spero di sbagliarmi, sembra che buona parte delle sue disposizioni vada nella direzione opposta.
Per es., vogliamo parlare del “rompicapo” ingegnato con le disposizioni transitorie, di coordinamento ed abrogazioni? Il cubo di Rubik al confronto è uno spasso.
Ancora, sempre all’insegna di questa strana “semplificazione”, buona parte di amministrazioni aggiudicatrici oggi non sa come affidare i propri appalti, addirittura se ha competenza a farlo e quali norme applicare. Ecco perché si registrano pochi affidamenti ad un mese dal varo del nuovo codice.
Continuando con questa “semplificazione”, qualche autore del nuovo codice dovrebbe spiegare perché si reputa un comune, non capoluogo di provincia, competente ad appaltare autonomamente affidamenti fino a 500 mila euro, tranne se PNRR, mentre invece non può farlo da 500 mila e un centesimo fino alle soglie comunitarie.
Cosa cambia da 500 mila a un milione, a due milioni o a 5 milioni di euro?
Gli zeri in più? Solo questi cambiano!
Mi si obietterà in automatico che, in questo caso, essendo procedure d’importo più elevato, rispetto a 500 mila, si deve essere qualificati!
Ma, qualificati per cosa? Se gli adempimenti richiesti, e le procedure d’affidamento, sono le stesse da 150 mila fino a 500 mila e da quest’ultima soglia fino a 5.382.000 , cosa cambia per un comune?
La mia risposta è un sorriso ironico, perché questo vuol dire che chi ha ingegnato tale corbelleria non può giustificare l’impedimento per tali affidamenti superiori, al solo differente grado di pubblicità legale che questi richiedono. Solo questo cambia!
Un comune, seppur di medie e piccole dimensioni, può essere ritenuto “incompetente” per simili appalti, solo perché questi richiedono una ulteriore semplice pubblicità legale sulla GURI e/o sui giornali? Allora queste amministrazioni dovrebbero essere ritenute incompetenti anche per tutti gli altri procedimenti che richiedono tali forme di pubblicità legale. Per es., dei concorsi pubblici ne vogliamo parlare?
Perché questa “incompetenza” deve valere solo per gli appalti?
La qualificazione delle stazioni appaltanti potrà andare bene per appalti sovra soglie europee e non infra soglie.
Il nuovo codice, si dice, è autoesecutivo, agile, snello e preordinato a razionalizzare, riordinare e semplificare.
Bene. Però, strano modo di semplificare.
Ad oggi, ad appena un mese dalla sua completa operatività, il nuovo codice è stato pubblicato due volte e anche ritoccato in parte, addirittura prima della sua efficacia. Poi, incertezza tra sua entrata in vigore (1° aprile) ed efficacia differita a tre mesi dopo (1° luglio). Ancora, norme immediatamente applicabili, dall’entrata in vigore, ed altre dalla sua efficacia, con buona parte di loro, non da subito, ma, addirittura, dal prossimo anno. Vecchio codice abrogato, ma reviviscente, per buona parte, fino a fine anno ed altre norme anche oltre, in quanto richiamate in diverse disposizioni e ancora dichiarate vigenti dal nuovo codice. E, poi, tutta la variegata e variopinta legislazione speciale che regola i PNRR che coesiste e coesisterà chissà per quanto altro tempo ancora.
Dulcis in fundo, tutta la sequela dei 38 allegati al nuovo codice che, come disposto dallo stesso, dovranno poi dare spazio ad altrettanti corrispondenti regolamenti ministeriali che sostituiranno gli stessi allegati.
Tutto questo, giusto per semplificare!
Comunque, chi vivrà vedrà, ma con queste premesse, il pessimismo è ampiamente giustificato.
Si vedrà anche come si comporterà la giurisprudenza, chiamata a districarsi nel suddetto nebuloso panorama, per la prima volta, sui nuovi istituti e, specialmente, sui “principi” enunciati dal nuovo codice.
Già con norme certe e chiare, abbiamo assistito, in passato, a variegati indirizzi giurisprudenziali. Che succederà, ora, quando i giudici saranno chiamati ad interpretare e ad esprimersi su “principi”?”
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