La Uil pensionati provinciale di Brindisi, riportando gli aspetti salienti delle disposizioni sulle prestazioni a favore di lavoratori prossimi alla pensione, informa su alcune novità sugli incentivi ai lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Il datore di lavoro s’impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria (fideiussione), necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione d’importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente, qualifica dirigenziale. Le condizioni dei predetti lavoratori sono nel raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Inps, a tale proposito, chiarisce che tale normativa riguarda i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si riserva di fornire successive indicazioni. L’Istituto, per quanto riguarda i requisiti per l’accesso alla prestazione, precisa che essi sono subordinati all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale, finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali (art. 4 e 24 della legge 223/1991). L’Istituto, inoltre, chiarisce che la norma si applica ai datori di lavoro, che hanno, mediamente, più di quindici dipendenti.
L’Inps, ancora, precisa che la legge non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa e adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento. Puntualizza, inoltre, che ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi Spazio Economico Europeo) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Mentre, prosegue l’Istituto, per chi vuole far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni, precisando, che in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere fatto secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo e che per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati, per gli stessi periodi in più gestioni assicurative, devono essere computati una sola volta.
L’Istituto, infine, precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione d’invalidità ovvero di assegno ordinario d’invalidità. La Uil pensionati provinciale di Brindisi, infine, suggerisce ai propri iscritti di rivolgersi all’Ital/Uil o al Caf/Uil, sia per avere ulteriori approfondimenti sia per altri opportuni aggiornament